Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 il DPCM recante ulteriori disposizioni urgenti attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19). Il provvedimento contiene, tra le altre misure emergenziali, nuove disposizioni in merito allo smart-working (lavoro agile) prevedendo che la sua disciplina (art. 18-23 L. 81/2017) possa essere applicata anche in assenza di accordi individuali
- per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi
- dai datori di lavoro (imprese e professionisti)
- a ogni rapporto di lavoro subordinato
- sull’intero territorio nazionale.
Gli obblighi di informativa
sulla salute e sicurezza di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n.81
sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tale disciplina, come in precedenza evidenziato, sostituisce le disposizioni di
cui ai DPCM 23 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia.
Pertanto, con la procedura semplificata, imprese e professionisti potranno
disporre lo svolgimento del lavoro agile anche senza sottoscrivere un accordo
scritto con il dipendente.
Resta fermo per datore di lavoro e lavoratore l’obbligo di rispettare la
disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo per
esempio all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di
controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc. per le
quali, anche in assenza di accordo scritto, è consigliabile una apposita
comunicazione al lavoratore.
Articolo
tratto da IpsoaQuotidiano.