L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità di registrazione degli accordi stipulati tra locatore e conduttore per la riduzione del canone di locazione a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Dobbiamo innanzitutto ricordare che non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone, tuttavia è sempre opportuno farlo in modo da rendere l’Agenzia informata sul nuovo canone. In assenza di registrazione del nuovo accordo, infatti, l’Agenzia avrebbe ancora nel suo database il precedente contratto e, di conseguenza, rileverebbe in dichiarazione dei redditi un minor canone rispetto a quello da contratto, andando così a sanzionare il contribuente per la differenza. In questo caso, il contribuente dovrebbe esibire l’accordo di riduzione che, se privo di data certa, probabilmente non fermerebbe i verificatori.
Fintanto che gli uffici dell’Agenzia rimarranno chiusi al pubblico, il contribuente che vuole effettuare la registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione deve anticiparlo all’Ufficio a mezzo PEC o mail, allegando:
- la scansione dell’accordo di riduzione;
- il modello 69 debitamente sottoscritto;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale egli attesti di essere in possesso dell’originale dell’accordo di riduzione, che la copia trasmessa è conforme all’originale e che egli si impegna a depositare presso Ufficio l’atto in originale, al termine del periodo di emergenza sanitaria;
- il proprio documento di riconoscimento.
La richiesta di registrazione deve essere indirizzata all’Ufficio presso il quale era stato registrato il contratto di locazione oggetto di modifica.
Per quanto riguarda il termine per il deposito presso gli Uffici, il decreto CuraItalia ha previsto che questo potrà avvenire nel mese di giugno.
Infine si ricorda che la registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo.