Gentili clienti,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, n. 18 del 17/03/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO
L’art. 19 del decreto legge Cura Italia prevede che:
- i datori di lavoro del settore industriale che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”;
- non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto;
- si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
- si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale o per quella di assegno ordinario (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).
La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Altra novità è stata introdotta dal comma 5 dell’art.19 che estende l’assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento potrà essere concesso con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
All’art. 22 vengono introdotte nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (CIGD): le Regioni e Province autonome su tutto il territorio nazionale, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro (CIG ordinaria/Assegno ordinario), riconoscono il ricorso fino a nove settimane di cassa integrazione in deroga.
L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. (Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti).
Allegata alla presente circolare troverete il modello per l’accordo sindacale da inoltrare tramite PEC agli indirizzi sindacali (allegati).
Ci teniamo a precisare che la cassa integrazione in deroga, comporta il pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore, di conseguenza c’è il rischio per il lavoratore di dover attendere anche diversi mesi prima di vedersi riconosciuto l’indennizzo.
Consigliamo quindi a tutti i datori di lavoro, nei limiti delle proprie risorse, di riconoscere comunque un anticipo dello stipendio ai propri lavoratori in modo tale che non si ritrovino scoperti durante il periodo di CIGD.
Il suddetto anticipo verrà poi trattenuto al dipendente una volta ricevuto il pagamento da parte dell’INPS.
Vi comunichiamo inoltre che trattandosi di un decreto approvato nella scorsa notte, non è stata ancora predisposta la procedura telematica per richiedere la CIGD sul sito della regione Lombardia. Non appena implementeranno la procedura sarà nostra premura comunicarvelo.
CONGEGO PARENTALE
L’Art. 23 ha previsto per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.
L’8 comma prevede la possibilità, in alternativa alla prestazione di congedo di cui sopra, e per i medesimi lavoratori beneficiari, di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
PERMESSI RETRIBUITI EX. ART 33 L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
L’art. 24 ha previsto che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori dodici giornate sia nel mese di marzo che nel mese di aprile 2020.