A partire dal 4 luglio 2023, è entrata in vigore la legge 3 luglio 2023 n. 85 che converte, con modifiche, il decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
La conversione in legge del decreto lavoro ha comportato diverse integrazioni e modifiche sostanziali e formali.
La disposizione dell’articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023, intitolata “Misure fiscali per il welfare aziendale”, è stata esclusa dalle riforme apportate dalla legge n. 85 del 2023. Tale disposizione conserva il suo impianto generale, ma è stato modificato il suo onere finanziario.
Analizzando i contenuti delle nuove misure per il welfare aziendale e per l’erogazione dei cosiddetti fringe benefits, ci orienteremo seguendo le linee guida interpretative contenute nel dossier parlamentare, in attesa delle adeguate istruzioni applicative.
Welfare aziendale: fringe benefits per il periodo fiscale 2023
L’articolo 40 del Decreto Lavoro introduce un nuovo e più favorevole regime transitorio di esenzione fiscale (e contributiva) per i fringe benefits erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli nel periodo fiscale 2023.
In dettaglio, la norma stabilisce che, limitatamente al periodo fiscale 2023, non concorrono alla formazione del reddito, entro un limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per i lavoratori senza figli a carico rimane invariato il regime generale di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero il TUIR.
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori per il periodo fiscale 2023
In base all’articolo 40 del decreto lavoro, per il periodo fiscale 2023, il datore di lavoro che fornisce beni o servizi al lavoratore dipendente dovrà tenere conto della sua situazione familiare.
Pertanto, una volta accertato che il lavoratore dipendente:
- ha figli fiscalmente a carico (si considerano fiscalmente a carico i figli con un reddito non superiore a 4.000 euro, o 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore ai 24 anni) il datore di lavoro potrà erogare fringe benefits nel nuovo limite di esenzione di 3.000 euro (entro lo stesso limite, potrà erogare somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale);
- non ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro dovrà seguire quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, purché il loro importo complessivo nel periodo fiscale non superi i 258,23 euro. Questo regime ordinario non si applica ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali vale il principio generale secondo cui ogni somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.
Come indicato nel dossier parlamentare, il legislatore non richiede espressamente che il figlio sia fiscalmente a carico in modo esclusivo anziché condiviso con l’altro genitore. Pertanto, si potrebbe ragionevolmente concludere (anche se si attendono conferme e chiarimenti dalle autorità fiscali) che il limite di esenzione di 3.000 euro potrebbe essere applicato interamente a ciascun genitore.
Inoltre, il legislatore sottolinea che i figli nati fuori dal matrimonio o adottivi o affidati rientrano anche nella definizione di figli fiscalmente a carico.
Esenzione fiscale e contributiva
È importante considerare l’ambito di applicazione dell’esenzione. Dopo una precedente esclusione, è stato confermato che le esenzioni riconosciute in base al regime transitorio menzionato riguardano anche la base imponibile del contributo previdenziale.
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
Va notato che l’introduzione del nuovo regime transitorio più favorevole limitato ai figli fiscalmente a carico comporta, oltre a complessità gestionali inevitabili, anche nuovi obblighi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Il datore di lavoro deve attuare il regime transitorio più favorevole previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.
Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di essere idoneo a fruire del regime transitorio più favorevole, indicando il codice fiscale dei figli. In assenza di tale dichiarazione, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare il regime transitorio.