La Legge di bilancio, nella soppressione della Tasi a seguito dell’accorpamento con l’Imu, ha riformulato la disciplina delle aliquote dell’imposta municipale, introducendo una limitazione per i Comuni alla possibilità di differenziare le proprie aliquote: dal 2021 (quest’ultima previsione è infatti differita di un anno) il Comune potrà continuare a stabilire la misura del prelievo per le diverse fattispecie, ma si dovrà attenere ad uno specifico schema che sarà identico per tutti i comuni italiani.
La soppressione della Tasi ha avuto, quale beneficio immediato, la scomparsa di ogni necessità di effettuare la verifica incrociata tra le due imposte (la disciplina 2019 prevedeva infatti che la somma delle aliquote Imu e Tasi su ogni immobile non poteva eccedere l’1,06%): dal 2020 è prevista unicamente l’Imu.
La Legge di bilancio, avendo comportato la soppressione della Tasi, ha stabilito che il gettito della tassa sui servizi sarà sostituito dall’Imu, che quindi sarà fondata su un’aliquota base incrementata, che sale dallo 0,76% allo 0,86%, aliquota che ciascun Comune può portare sino all’1,06% (in alcuni isolati casi fino all’1,14%).
L’aspetto più interessante, a parere di chi scrive, risiede nella tipizzazione delle ipotesi alle quali ciascun ente potrà attribuire una diversa aliquota.
A decorrere dall’anno 2021 (quindi, per il 2020, ogni Ente avrà ancora libertà di azione), i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il rinvio nell’applicazione di tale previsione è probabilmente legato all’iter di approvazione di detto decreto, che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
La nuova normativa obbliga quindi i Comuni ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un’applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse.
Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
Sembra quindi che, anche se solo dal periodo d’imposta 2021, si vada verso la semplificazione e razionalizzazione del tributo. (tratto da EcNews)
Rimaniamo tutti in attesa dell’evoluzione della normativa e dell’approvazione del decreto.