Dal 1° luglio 2020 è operativa la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus IRPEF (bonus Renzi), ampliando la platea dei beneficiari con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati. Dal 1° luglio 2020, dunque sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi:
- Un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:
Un bonus che spetta per le prestazioni di lavoro rese dal 1° lugio 2020, ai titolari di:
- un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00€;
- IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni, positiva.
Il trattamento integrativo annuo ammonta a 600€ per l’anno 2020 (1200 € a decorrere dall’anno 2021) e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. Un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020):
Si tratta di un’ulteriore detrazione fiscale sull’Irpef lorda, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ai titolari di:
- redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a 40.000€.
Il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta. L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo:
- da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore pari a 28.000€ si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.
Queste misure sono alternative tra loro ovvero al verificarsi di una non si applicherà l’altra.
Modalità operative:
Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.
Il sostituto d’imposta effettua una valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.
N.B. Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.
L’erogazione del bonus effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura. Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato sarà il 1701.
Su base mensile il bonus sarà dunque pari a:
- 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- 480 + 120 x [(35.000 – Reddito complessivo)/7.000] per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
- diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
Attenzione: Recupero rateale a conguaglio
Per entrambe le misure, il Decreto prevede che il sostituto d’imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora rilevi la non spettanza, provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo e ove quest’ultimo superi 60 €, il recupero verrà effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.