A differenza degli altri mesi, a fine anno non è possibile far confluire nella liquidazione del periodo le fatture che si riferiscono a dicembre (o al 4° trimestre 2019) ma ricevute entro il 15 del mese successivo.
In base alla normativa vigente, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Per esercitare tale diritto è necessario essere in possesso della fattura o della bolletta doganale.
La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:
- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.
Se per un’operazione non è stata ricevuta la fattura (ad esempio perché il cessionario/committente ha comunicato la pec per il recapito della fattura, ma ha la casella di posta piena) il contribuente dovrà verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”. In questa circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente e quindi, se la presa visione avverrà a gennaio 2020, tale fattura, pur riferendosi ad operazioni di dicembre 2019, dovrà confluire nella prima liquidazione iva 2020.