Il 27 ottobre 2019 il CNDCEC ha pubblicato il documento riassuntivo degli indici per la verifica e l’emersione preventiva dell’esistenza della crisi di impresa.
Ricordiamo che il nuovo Codice della crisi pone:
- in capo agli amministratori, l’obbligo di dotare la società degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per cogliere l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo
- in capo al collegio sindacale ed al revisore, un obbligo di segnalazione al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI) quando si ravvisano fondati indizi di crisi
- in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agenti di riscossione) un analogo obbligo di segnalazione se il debito dell’impresa ha superato una soglia definita importo rilevante.
Il documento presentato dal CNDCEC fornisce un approccio metodologico che si articola nelle seguenti fasi:
- Fase 1: verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Se il patrimonio netto è negativo ne deriva automaticamente l’esistenza di fondati indizi di crisi e quindi la ricorrenza dell’obbligo di segnalazione. Se il patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2;
- Fase 2: calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale. Il DCSCR deve essere maggiore di 1 quando i flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo di segnalazione; al contrario, se il DSCR è inferiore all’unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla segnalazione all’OCRI;
- Fase 3: in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati ulteriori cinque indici e, solamente in caso di superamento delle soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere alla segnalazione.