Con il nuovo “scontrino telematico” le ben note diciture generiche preimpostate sui registratori di cassa quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3”, che comparivano sugli scontrini fiscali cartacei e talora adottate dagli operatori per distinguere operazioni con aliquote diverse oppure per operare una rudimentale tracciatura delle diverse tipologie di beni e/o servizi venduti, sono destinate a sparire in conseguenza alla nuova normativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate (soggetti per i quali non vi è obbligo di emissione della fattura, se non su richiesta del cliente) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi e le modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi (da cui quindi il nuovo “documento commerciale” e non più lo scontrino non fiscale), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Nella normativa in vigore fino al 31 dicembre 2019 non veniva richiesto il dettaglio circa la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati; secondo le disposizioni del decreto citato da ultimo, lo scontrino fiscale emesso tramite il registratore di cassa deve contenere le seguenti indicazioni:
- ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
- numero di partita Iva dell’emittente e ubicazione dell’esercizio;
- dati contabili (ad es. corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche, eventuali subtotali, eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati, ecc.);
- data, ora di emissione e numero progressivo e
- logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio misuratore fiscale.
Dal 1 gennaio 2020, invece i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.
Il documento commerciale deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
Inoltre, tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:
- data e ora di emissione,
- numero progressivo,
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente,
- numero di partita Iva dell’emittente,
- ubicazione dell’esercizio
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Dunque, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i contribuenti maggiori) il documento commerciale (sostitutivo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale) dovrà obbligatoriamente indicare dei dati che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
Il nuovo “documento commerciale” ha una maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale e ciò dovrà essere attentamente valutato dagli operatori ai fini di una corretta impostazione dei loro registratori telematici e delle relative voci da “battere” che, a partire dal 2020 non potranno più essere generiche. Occorrerà anche valutare attentamente gli aspetti connessi agli accertamenti tributari, dal momento che, rispetto al passato, l’Amministrazione finanziaria – in fase di verifica – avrà accesso ad un patrimonio informativo molto più ampio nei confronti dei contribuenti che certificano i loro corrispettivi mediante il documento commerciale.
In collaborazione con Ecnews