L’amministrazione finanziaria avrà due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica che sarebbero scaduti alla fine del 2020 slitteranno di due anni, arrivando al 31 dicembre 2022.
Il decreto Cura Italia all’art. 67 da una parte prevede la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli enti impositori, dall’altra dispone che i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata eccezionalmente disposta la sospensione dei versamenti, vengono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Questa proroga però non copre soltanto i nuovi adempimenti, cioè quelli che avrebbero dovuti essere realizzati durante l’attuale periodo di sospensione e sono slittati di qualche mese, ma anche tutti quelli pregressi e non ancora decaduti. Questo rende possibili al Fisco per altri due anni i controlli a ritroso, ad esempio sull’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al 2014 nel caso di omesse dichiarazioni.
Ripercorriamo ora brevemente la disciplina attuale sui termini di accertamento. Gli avvisi di accertamento, con riferimento alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro specifici termini correlati all’anno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto di accertamento o all’eventuale sua mancata presentazione.
La Legge di Bilancio per il 2016 ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti.
Fino ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016, continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:
- al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Con riferimento, invece, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 ed a quelli successivi, i termini decadenziali sono fissati:
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Di conseguenza, se la relativa dichiarazione è stata presentata, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2017 dovrà essere notificato entro il 31.12.2023; nel caso di omessa dichiarazione,entro il 31.12.2025.
Bisogna sottolineare che in caso di dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo limitatamente agli elementi oggetto della rettifica. Si ricorda inoltre che, fino alle dichiarazioni relative all’anno 2015 presentate nel 2016, i termini di decadenza sono raddoppiati nel caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per un reato fiscale come ad esempio falsa fatturazione o violazioni relative alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per attività detenute all’estero in paradisi fiscali (Paesi black list).