Sabato sera l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un comunicato stampa con il quale informava dell’apertura del canale telematico per la presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto “alternativo”, detto anche “per le attività stagionali”, a partire da lunedì 5 luglio.
L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni bis automatico. Pertanto:
- i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni bis, possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato sarà l’intero contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza;
- i soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni bis automatico possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato sarà pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo Sostegni bis automatico percepito.
Se il contributo Sostegni bis attività stagionali determinato in base ai dati indicati sull’istanza è inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non verrà dato corso all’istanza presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.
REQUISITI
Il contributo per le attività stagionali può essere richiesto da tutti i contribuenti titolari di partita iva purché:
- non abbiano chiuso la partita iva alla data del 26 maggio 2021;
- non abbiano attivato la partita iva successivamente al 26 maggio 2021.
Per ottenere l’erogazione del contributo inoltre è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per il presente contributo anche chi ha aperto la partita iva dal 2019 deve verificare se ha subito il calo di fatturato minimo del 30% previsto dai requisiti, senza poter usufruire automaticamente di un importo minimo. L’unica particolarità è che, nel caso in cui la partita iva sia stata attivata successivamente al 1° aprile 2019, nel calcolo non si tiene conto del mese nel quale la stessa è stata attivata.
MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Le percentuali previste variano in base ai ricavi e compensi conseguiti nel 2019 e sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni.
SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI | SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI | RICAVI/COMPENSI ANNO 2019 |
60% | 90% | non superiori a 100.000 euro |
50% | 70% | tra 100.000 e 400.000 euro |
40% | 50% | tra 400.000 e 1.000.000 euro |
30% | 40% | tra 1.000.000 e 5.000.000 euro |
20% | 30% | tra 5.000.000 e 10.000.000 euro |
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo mentre l’importo massimo è 150.000 euro.
L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza Sostegni bis attività stagionali è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico, se percepito.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza per l’ottenimento del contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 2 settembre 2021.
Essa potrà essere presentata alternativamente:
– direttamente dal contribuente, accedendo alla propria area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
– da un intermediario telematico abilitato a cui il contribuente conferisce specifico incarico, quale per esempio il nostro studio.
Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente o postale intestato al soggetto beneficiario e da questi comunicato.
SANZIONI
Le sanzioni per l’indebita percezione del contributo sono dal 100% al 200% dello stesso, oltre alla denuncia per il reato di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro. In caso di erogazione del contributo è applicabile la disciplina della confisca per equivalente.