A causa dell’evolversi della situazione sanitaria, il Governo ha disposto con decreto del 16 marzo i seguenti interventi a favore di famiglie, imprese e professionisti:
- Rinvio delle scadenze del 16 marzo: nessun contribuente oggi dovrà pagare imposte e contributi. Per imprese, professionisti, artigiani, commercianti con fatturato fino a 2 milioni di euro l’appuntamento con l’Iva annuale, l’Irpef e i contributi è rinviato al 31 maggio con pagamento in unica soluzione o in 5 rate. Per i contribuenti che superano tale soglia il pagamento è posticipato a venerdì 20 marzo. Per le famiglie, inoltre, viene rinviato al 10 giugno 2020 il pagamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio scorso e il 31 maggio prossimo. Il pagamento prorogato sarà senza sanzioni ed interessi.
- Aiuti per il settore turismo: i medesimi aiuti sono previsti per la filiera del turismo ma senza il vincolo di fatturato di 2 milioni. Gli stessi aiuti spettano anche ai settori dello sport (palestre incluse) dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione, alle terme e alle fiere. Per questi settori la sospensione riguarda le ritenute alla fonte, i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail. Gli stessi sono posticipati al 31 maggio con un unico pagamento o dilazionato in cinque rate. Per le società sportive dilettantistiche e professionistiche il pagamento delle ritenute e dei contributi è posticipato al 30 giugno. Sono sospesi anche i prelievi del gioco a partire dal Preu dovuto su slot e Vlt.
- Lavoratori autonomi: ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuto un bonus una tantum di 600 euro per il mese di marzo. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del DL hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate).
- Congedo di 15 giorni: il congedo di 15 giorni è esteso ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla tipologia di lavoro autonomo. In alternativa si può chiedere un bonus per i servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro (mille euro per il personale sanitario che non opta per i congedi speciali della Pa). Ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40mila euro, che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare, è riconosciuto ad aprile un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo; tale premio sarà compensato in F24 col medesimo meccanismo del “bonus Renzi”. Dall’entrata in vigore del DL l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi è precluso per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio: sino a questa scadenza il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
- Sospensione delle rate del mutuo: sono sospese le rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura sarà in vigore per 9 mesi e non prevede obbligo di presentare l’Isee.
- Adempimenti dichiarativi: ogni adempimento tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 è sospeso, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva.
- Altri versamenti: il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Sospesi anche i termini delle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
- CIG in deroga: la cassa integrazione in deroga è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca. I trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Si rafforza il fondo di integrazione salariale: l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo
- Rinvio approvazione bilanci: tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo comporta il rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. I soci potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tutte le deroghe si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.
- Procedimenti amministrativi: l’emergenza sanitaria sospende fino al 15 aprile il conteggio dei termini di scadenza di tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo quella data, e mantiene validi fino al 15 giugno i permessi e le concessioni di qualsiasi tipo in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tranne che per l’espatrio.
- Misure a favore del lavoro agile: viene prevista la regola generalizzata del lavoro a distanza, o dell’utilizzo massivo di ferie, permessi e congedi quando lo smart working è impossibile, con la sola eccezione dei contingenti minimi in presenza per i servizi essenziali individuati dai dirigenti.
- Requisizione di strutture alberghiere: i prefetti potranno provvedere alla requisizione in uso di «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.
- Fidi e mutui PMI: solo per micro e piccole medie imprese, è prevista una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020.
- Credito d’imposta per le locazioni: credito d’imposta del 60% per negozi e botteghe riferito al canone di locazione, solo per marzo 2020. Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli investimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali
Non appena seguiranno ulteriori aggiornamenti, sarà premura dello studio comunicarli.