Il DL Liquidità è stato approvato dal Governo già da qualche giorno, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in quanto fermo al vaglio della Corte dei Conti.
Dalle indiscrezioni riferite dalla stampa, sembrerebbe che sia stata prevista la sospensione di alcuni versamenti previsti per aprile e maggio. Questa sospensione (in verità si tratta di un rinvio al 30 giugno) dovrebbe riguardare IVA, ritenute sul personale dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020. A differenza di quanto previsto per i versamenti di marzo, la condizione per poterne usufruire non è più legata al volume di ricavi, ma ad una riduzione dei ricavi almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
Sembrerebbe quindi che la sospensione non sia per ogni pagamento, lasciando comunque in scadenza alcuni tributi tra cui le ritenute su lavoro autonomo e l’imposta di bollo.
Come sopra indicato, il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa:
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), la contrazione dei ricavi (o compensi) deve essere di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi).
Preme sottolineare che ciascun mese è autonomo, quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarderebbe i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.
Il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito, soprattutto laddove l’impresa applichi il criterio della competenza, nel qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta determinazione dei ricavi stessi (ratei e risconti passivi od acconti).
La sospensione riguarda anche imprese e professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, per questi, non presentando il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi, il differimento spetta in ogni caso.
Il Decreto prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui sopra per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, anche qualora per tali imprese non si dovessero verificare i presupposti di riduzione del volume di ricavi.