Con la circolare n.8/E l’Agenzia delle Entrate (avente oggetto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha fornito i primi chiarimenti relativi al premio ai lavoratori dipendenti, che hanno svolto il proprio lavoro presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Importo spettante: l’ammontare del premio spettante è pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro.
Calcolo dei giorni: si ritiene, che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili previste contrattualmente.
Ipotesi di cessazione di lavoro: qualora nel mese di marzo 2020 un lavoratore dipendente cessi la sua attività presso l’impresa, il bonus spetterà in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede.
Lavoratori in trasferta: la ratio del premio si identifica nel dare ristoro ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno continuato a lavorare senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto. Si ritiene dunque opportuno riconoscere il premio anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti, o in missioni presso sedi secondarie dell’impresa.
Trattamento dei lavoratori part-time: dato che la norma rapporta l’ammontare del premio al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro e non fa alcun riferimento alla tipologia di contrattuale (full-time e part-time), si ritiene che l’importo del premio non debba essere riproporzionato in base alla tipologia contrattuale.
Trattamento dei lavoratori in smart-working: essendo condizione sufficiente e necessaria all’ottenimento del bonus la prestazione svolta nella propria sede di lavoro, si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro, quei giorni svolti a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.
Limiti reddituali: l’art. 63 del Decreto prevede che ai fini della corresponsione del bonus, il reddito di lavoro dipendente non deve superare l’importo di 40.000 euro rispetto all’anno precedente. Si ritiene, che ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Mese di corresponsione del premio: il Decreto dispone che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Ciò significa che il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.
Verifica limiti reddituali: spetta al datore di lavoro la verifica dei limiti reddituali dei lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020 e che avrebbero dunque diritto al bonus. Nel caso in cui il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, sarà il dipendente a dover rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di cui vi alleghiamo un fac-simile), in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente, al fine dell’ottenimento del suddetto premio.
Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro: si fa presente che il datore di lavoro che anticipa il premio in busta paga ai lavoratori aventi diritto, potrà recuperare l’importo anticipato tramite compensazione orizzontale (che consiste nella compensazione tra debiti e crediti di diversa natura e risultanti nei confronti di diverse tipologie di Enti) mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (come già avviene per il “Bonus Renzi”).
Sono stati istituiti, per il modello F24 nuovi codici tributo denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”:
– Codice tributo “1699” per soggetti privati.
– Codice tributo “169E” solo per enti pubblici.
Di seguito potete trovare un modello di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2002:
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto………………………………..……………………………………………………
nato a…………….…………………………….…………….. il ……… /…….. /………………… – CF:…………………………………. – residente a ……………………………………………… Via …………………………… – CAP……………. ,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto n. 445/2000,
DICHIARA
che l’importo del reddito di lavoro dipendente risultante dalla C.U. 2020 redditi 2019 (campo 1/2 della certificazione) è pari ad euro ……………………..
………..…………………. , .…./…../……………
Il lavoratore
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Ai sensi dell’art. 38, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dal lavoratore dipendente alla presenza del Datore di lavoro, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.