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DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITÀ AL MOMENTO SOLO PARZIALMENTE APPLICABILI

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Nel mese di dicembre molti esportatori abituali inviano le proprie dichiarazioni d’intento ai fornitori per le operazioni che effettueranno nel 2020.

Il decreto Crescita ha introdotto alcune semplificazioni in merito a tale adempimento.

Brevemente ricordiamo che si definiscono esportatori abituali i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato cessioni all’esportazione, operazioni intracomunitarie ed operazioni assimilate di ammontare superiore al 10% del volume d’affari; costoro possono decidere di ricevere nell’anno successivo fatture senza iva fino a concorrenza del predetto importo (definito plafond).

La volontà di avvalersi di questa facoltà deve risultare da dichiarazione d’intento, redatta in base al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, la quale può fare riferimento ad una sola operazione od a più operazioni “fino a concorrenza” di un determinato importo. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate anteriormente all’effettuazione dell’operazione e, prima delle semplificazioni di prossima entrata in vigore, era necessario inviare al fornitore/prestatore copia della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta telematica.

Il decreto Crescita, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, ha eliminato l’onere di inviare una copia della “dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate…al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” ed ha introdotto l’obbligo di riportare “gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione…nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero…nella dichiarazione doganale”.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che dal 2020 l’esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d’intento al proprio venditore, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d’invio alla controparte che, dal canto suo, ha l’onere di esporlo all’interno della fattura elettronica. Ogni operatore economico, infatti, nel proprio cassetto fiscale trova l’indicazione delle dichiarazioni d’intento che sono state inviate nei suoi confronti. Tuttavia, dai dati che attualmente sono visibili, non è possibile riscontrare se la dichiarazione si riferisce solo ad un’operazione o ad un totale di ammontare. Stante l’attuale normativa e gli strumenti a disposizione in questo momento, è quantomeno lontano da una reale semplificazione il fatto che ogni fornitore/prestatore debba monitorare costantemente da cassetto fiscale le dichiarazioni d’intento trasmesse nei suoi confronti (ricordiamo infatti che il cliente non ha più l’obbligo di comunicare alla controparte l’avvenuta emissione) e poi contattare il soggetto emittente per conoscere l’importo del plafond messo a sua disposizione. A fronte di questa situazione, per il 2020 non sembra possa essere concretamente applicata una reale semplificazione in merito ed il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento deve:

  • verificarne la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell’Agenzia delle Entrate;
  • controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell’operazione;
  • monitorare l’ammontare del plafond dichiarato dall’esportatore abituale, esposto sull’esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Conoscere solo il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione non può essere sufficiente ai fini dei controlli gravanti sul fornitore; per questo motivo, alcuni spedizionieri stanno mandando comunicazioni ai propri clienti per ricordare che, nonostante le semplificazioni, necessitano ancora della copia del modello e della ricevuta d’invio per esigenze gestionali interne.

Sempre in tema di novità si segnala, infine, l’abrogazione dal periodo d’imposta 2020:

  • della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
  • dell’annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro;
  • dell’annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa (semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).

L’abrogazione degli adempimenti formali da ultimo descritti, ad avviso di chi scrive, potrebbero trovare applicazione già per le dichiarazioni d’intento emesse a dicembre 2019 per il periodo d’imposta 2020 ma a questo si oppone il modello ministeriale attualmente in vigore che continua a richiedere il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, oltre all’anno di riferimento che, pertanto, dovrà essere compilato per competenza con la numerazione del nuovo anno (1/2020, 2/2020, etc.) per le dichiarazioni emesse nel mese di dicembre.

Siamo quindi tutti in attesa del provvedimento attuativo che l‘Agenzia delle Entrate emanerà, si spera, a breve.


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