Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2019; per calcolarlo, la legge ci mette a disposizione tre metodi:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Ogni contribuente può scegliere ogni anno quello che preferisce, senza alcun vincolo rispetto al metodo utilizzato nell’anno precedente o che utilizzerà l’anno successivo.
“Solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere”
ed allora vediamo le tre metodiche previste dalla legge:
Con il metodo storico l’acconto è calcolato nell’88% dell’iva dovuta nell’ultima liquidazione del 2018, senza considerare l’acconto versato. Nel caso di contribuente che da trimestrale è diventato mensile, l’importo così ottenuto, ovvero calcolato sull’ultimo trimestre deve essere diviso per 3; nel caso opposto, invece, ovvero quello di contribuente che da mensile è diventato trimestrale, deve utilizzare come base di calcolo le liquidazioni cumulate di ottobre, novembre e dicembre 2018.
Con il metodo previsionale l’acconto è calcolato nell’88% dell’iva che si stima sarà dovuta in base alle previsioni dell’ultima liquidazione iva del 2019. E’ necessario precisare che, nel caso in cui a consuntivo tale importo risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto, sarà necessario versare con ravvedimento l’importo mancante affinché la somma versata in acconto insieme all’integrazione risultino pari all’88% dell’iva del periodo.
Il metodo delle operazioni effettuate è sicuramente il meno utilizzato, probabilmente a causa della sua non immediatezza, ma a volte rappresenta la scelta economicamente più vantaggiosa: con tale metodo l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre (dal 1 dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali). È importante evidenziare che è necessario considerate nel calcolo non solo le operazioni effettuate e registrate nei registri Iva fino al 20 dicembre, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate, fra cui per esempio le cessioni effettuate tramite documento di trasporto fino al 20.12, per le quali la fattura non è stata ancora emessa e quindi neppure annotata.
Specularmente, non vanno considerate le fatture differite emesse entro il 15 dicembre (15 ottobre in caso di periodicità trimestrale) relative a consegne effettuate nel mese di novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) e le fatture d’acquisto relative ad operazioni effettuate a novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) ricevute e registrate entro il 15 dicembre (15 ottobre in caso di periodicità trimestrale) con detrazione Iva nella liquidazione di novembre (3° trimestre in caso di periodicità trimestrale).
Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi o forfettario o coloro che nel 2019 sono in regime ordinario ma nel 2018 erano nel regime dei minimi o forfettario;
- i produttori agricoli esonerati.