Così come per il personale dipendente, anche con riferimento ai veicoli concessi in uso agli amministratori delle società occorre effettuare una suddivisione a seconda di quella che è l’esatta destinazione dell’autovettura e cioè:
- utilizzo esclusivamente personale;
- utilizzo esclusivamente aziendale;
- utilizzo promiscuo.
Relativamente alla prima fattispecie, con considerazioni analoghe a quelle che riguardano il lavoratore dipendente, anche l’auto concessa in uso all’amministratore per fini esclusivamente personali comporta l’insorgenza in capo a quest’ultimo soggetto di un compenso in natura determinato a valore di mercato.
Per quanto attiene la società, i costi e le spese relativi al veicolo possono essere dedotti integralmente per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura che sorge in capo all’amministratore, determinato sulla base del valore normale.
Per la parte eccedente a detto importo, i costi sono interamente indeducibili. La relativa iva è detraibile al 40% ma, nel caso in cui il reddito in natura relativo all’utilizzo, al posto di essere “tassato in cedolino”, venga riaddebitato all’amministratore con fattura imponibile, l’iva risulta interamente detraibile.
Riguardo all’utilizzo esclusivamente aziendale dell’autovettura non comporta l’insorgenza di alcun compenso in natura tassabile in capo all’amministratore.
In capo alla società, invece, la deduzione dei costi è limitata al 20%, con l’ulteriore sbarramento di euro 18.075,99 in termini di costo d’acquisto del veicolo (sia che avvenga a titolo di proprietà, a noleggio o in locazione finanziaria). La relativa iva è detraibile al 40%.
Più complessa è invece la disciplina dell’auto concessa in uso promiscuo all’amministratore, ovvero, sia per esigenze personali che per esigenze aziendali.
Nel caso utilizzo del veicolo per la maggior parte del periodo d’imposta da parte di un amministratore che riveste anche il ruolo di dipendente, quest’ultimo si vedrà tassato un reddito in natura pari alla tariffa Aci applicata sulla percorrenza annua di 5.000 km.
Per la società questi costi sono interamente deducibili fino a concorrenza del valore del benefit addebitato in capo all’amministratore dipendente e deducibili al 70% (senza il limite sul costo d’acquisto) per la parte eccedente. La relativa iva è detraibile al 40%, nel caso in cui invece il reddito in natura relativo all’utilizzo, al posto di essere “tassato in cedolino”, venisse riaddebitato all’amministratore con fattura imponibile, l’iva risulterebbe interamente detraibile.
Nel caso di amministratore non anche dipendente (fattispecie nella quale ricade la quasi totalità degli amministratori delle PMI) che consegue reddito da lavoro assimilato a quello di lavoratore dipendente, egli è tassato anche sul reddito in natura per l’utilizzo dell’auto, calcolato però al valore di mercato e non con il calcolo forfettario agevolato sui 5.000 km come previsto per la tassazione in capo al dipendente.
Per la società questi costi sono interamente deducibili fino a concorrenza del valore del benefit addebitato in capo all’amministratore e deducibili al 20% (con il limite di euro 18.075,99 per il costo d’acquisto) per la parte eccedente. La relativa iva è detraibile al 40%, nel caso in cui invece il reddito in natura relativo all’utilizzo, al posto di essere “tassato in cedolino”, venga riaddebitato all’amministratore con fattura imponibile, l’iva risulta interamente detraibile.
Nel caso di amministratore professionista titolare di partita iva, che per la propria attività di amministratore emette parcella, la società deve riaddebitare con fattura la parte di uso privato del veicolo (calcolato al valore normale) nei confronti dell’amministratore-professionista, detraendo interamente l’iva, calcolandolo come il valore normale del diritto di utilizzo. Trattandosi di fattura esclusivamente per l’utilizzo privato, il ricevente non può in nessun caso dedurre il costo e detrarre l’iva in quanto afferente all’ambito privato e non a quello professionale. I costi che l’amministratore sostiene direttamente (ad esempio rifornimenti, pedaggi, parcheggi e manutenzione) sono deducibili al 20% e la relativa iva è detraibile al 40%.